Testo completo
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1. il divieto dell’uso di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare orti e/o giardini, per riempire vasche e/o piscine, nonché per usi diversi da quelli idropotabili, igienico sanitari e, in generale, di tutti quelli legittimamente indicati nel contratto di fornitura con il gestore del servizio idrico integrato;
2. il divieto dell’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto di approvvigionamento per il lavaggio degli automezzi e dei piazzali (fanno eccezione tutte quelle situazioni per le quali è previsto uno specifico atto ordinatorio o prescrizioni autorizzative atte a ridurre inconvenienti igienico ambientali di altra natura);
3. il divieto del libero deflusso dell’acqua da fontane private che, pertanto, devono essere dotate di idoneo rubinetto di chiusura che deve rimanere chiuso quando non viene utilizzata l’acqua. è comunque vietato l’utilizzo di acqua idropotabile per scopi puramente ludici;
4. qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del comune o soggetti appositamente incaricati, possono farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.